bando procuratori stato

Concorso, per esame teorico-pratico, a 3 posti di

Procuratore dello Stato

L’AVVOCATO GENERALE DELLO STATO
Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto l’art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modificazioni all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed il relativo
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modifiche;
Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni alle norme sull’ordinamento dell’Avvocatura dello
Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Trentino ­Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86 recante norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino­Alto Adige sull’equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, recante modificazioni alle norme sullo
svolgimento dei concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1984, n. 538, concernente modificazioni alle norme sullo
svolgimento dei concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di
assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative all’Avvocatura dello Stato;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visto l’art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;
Visto l’art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme
sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell’attività amministrativa e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 16, 3° comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante
disposizioni in materia di limite di età per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato e successive
modificazioni;
Visto l’art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il Codice dell’Amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011 n. 161, con il quale è stato emanato il regolamento
recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato;
Visto l’art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura stessa;
Visto l’art. 4, comma 15, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, con il quale la disposizione di cui all’art.4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura;
Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

DECRETA
Art. 1
E’ indetto un concorso, per esame teorico pratico a 3 posti di procuratore dello Stato.
Uno di tali posti è riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validità o di titolo equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86.

Art. 2
Per essere ammessi al concorso è necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
­ cittadinanza italiana;
­ esercizio dei diritti civili e politici;
­ condotta incensurabile;
­ laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in giurisprudenza oppure, laurea in giurisprudenza
conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario di durata legale non
inferiore a quattro anni;
­ non aver superato il trentacinquesimo anno di età;
­ idoneità fisica all’impiego;
­ posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato.

I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
dall’art. 4 per la presentazione delle domande.

Art. 3
Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l’idoneità in precedenti esami di
concorso a procuratore dello Stato.
Qualora le prove scritte si svolgano con le modalità di cui al quarto comma del successivo art. 8, l’inidoneità
riportata nella prova scritta anticipata è computata agli effetti del primo comma del presente articolo.

Art. 4
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalità
di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4a serie speciale, concorsi ed esami.
Ai fini della partecipazione al concorso è necessario registrarsi al portale concorsi dell’Avvocatura dello Stato
accedendo al sito www.avvocaturastato.it, sezione “CONCORSI ”.
Per effettuare la registrazione, oltre ai dati anagrafici, occorrerà in particolare inserire:
1. codice fiscale;
2. indirizzo di posta elettronica;
3. codice di sicurezza (password).
Completata la registrazione, il candidato deve redigere la domanda di partecipazione al concorso compilando i
campi previsti nella scheda dati (FORM) che sarà resa disponibile dal giorno di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla data di scadenza dello stesso (60 giorni dalla pubblicazione).
Dopo aver completato la compilazione della domanda, il candidato deve stampare la domanda di partecipazione
prodotta dal sistema, firmarla in calce e, unitamente a fotocopia fronte/retro di un documento di identità, provvedere alla scansione generando un file formato pdf.
Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell’aspirante si considerano inesistenti.
Per completare la procedura occorre inviare la domanda, scansionata come sopra indicato, procedendo al
caricamento del file dal link predisposto sul portale.
La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza previsto per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In assenza di invio entro il suddetto termine, la domanda è irricevibile.
Nel caso di più invii verrà presa in considerazione esclusivamente la domanda inviata per ultima.
Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande, il sistema non permetterà più l’accesso al
FORM né l’invio della domanda.
Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini e/o con
modalità diverse da quelle sopra indicate.
Nel caso si venisse a determinare l’indisponibilità della procedura informatica descritta, l’Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalità alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare:
– cognome e nome, codice fiscale;
– la data ed il luogo di nascita;
– il possesso della cittadinanza italiana;
– il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
– le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono
giudiziale);
– i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
– gli eventuali procedimenti in corso per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione;
– gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
– le eventuali indagini preliminari alle quali si è a conoscenza di essere sottoposti;
– il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della
laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso
universitario di durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del conseguimento;
– di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati;
– gli aspiranti al posto riservato di cui al secondo comma del precedente articolo 1, devono dichiarare di
essere in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validità o di titolo
equipollente ai sensi degli artt. 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;
– se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l’esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
– la propria residenza e l’indicazione dell’indirizzo al quale si desidera siano trasmesse le eventuali
comunicazioni relative al concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta
elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni dovrà essere tempestivamente comunicata;
– Il candidato deve dichiarare nella domanda l’avvenuto versamento in conto entrata del bilancio dello Stato
della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della
procedura concorsuale. Il versamento potrà essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul
conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00, intestato alla Tesoreria Provinciale
dello Stato di Roma, indicando la causale “concorso Procuratore dello Stato – capo X, capitolo 2412,
articolo 00”, oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale “concorso Procuratore dello Stato – capo
X, capitolo 2412, articolo 00”. Il candidato deve indicare nella domanda di partecipazione al concorso gli
estremi identificativi del versamento.
In calce alle dichiarazioni gli aspiranti devono apporre la propria firma per esteso e in modo leggibile, consapevoli
delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L’Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell’art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell’ammissibilità al concorso degli aspiranti.

Art. 5
I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all’Avvocatura generale dello Stato, nel
termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all’espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso ai sensi dell’art. 16, D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
Sono preferite, a parità di merito ­ previa presentazione di idonea documentazione ­ le sottoindicate categorie,
previste dall’art. 7 della legge 20.6.1955, n. 519, e dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 3, comma 7, legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni:
1) i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l’Avvocatura dello Stato;
2) gli insigniti di medaglia al valor militare;
3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
5) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;.
8) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
9) i feriti in combattimento;
10) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per
fatto di guerra;
16) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione
che ha indetto il concorso;
19) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
20) gli invalidi ed i mutilati civili;
21) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

Art. 6
La graduatoria è approvata dall’Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del
personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso, l’Avvocato
generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell’ultimo comma
dell’articolo 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell’articolo 3 del decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7
I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente
disciplina sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l’ordine della graduatoria stessa.
Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sarà stabilito.
Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di
ricusazione del visto da parte di competenti organi di controllo.
Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate.
Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalità che saranno successivamente indicate nell’invito ad assumere servizio.
Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 8
L’esame per l’accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono:
a) nello svolgimento di un tema teorico­pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile;
b) nello svolgimento di un tema teorico­pratico di diritto penale e/o di procedura penale;
c) nello svolgimento di un tema teorico­pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale.
La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove scritte, il diritto costituzionale, il diritto
internazionale privato, il diritto comunitario, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica.
Le prove scritte avranno luogo nella provincia di Roma e la prova orale avrà luogo a Roma.
Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l’Avvocato generale può disporre con proprio
provvedimento che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sarà tenuta.
Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre 2014,
4ª Serie Speciale, verranno resi noti il luogo, i giorni e l’ora in cui si svolgeranno le prove scritte o la prova scritta da
svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti.
Ai candidati ammessi a sostenere le prove d’esame non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non
abbiano avuto notizia dell’esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del presente articolo, presso la sede d’esame per sostenere le prove scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso fermo il potere dell’Avvocato generale di disporre l’esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 3 del presente bando.
Durante gli scritti sarà consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni.
I candidati che intendano avvalersi di tale facoltà devono consegnare presso la sede in cui si svolgeranno gli scritti i testi da consultare il giorno precedente a quello d’inizio degli stessi, secondo le modalità che saranno indicate
nell’avviso di cui al quinto comma del presente articolo.
I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima
pagina interna, le generalità del candidato.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire la carta d’identità o documento
di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9
La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell’art. 16 del
regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 e successive modificazioni. Nell’ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione procede all’espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l’individuazione della materia su cui verterà la prova stessa mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando.
La seconda commissione procede all’espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla
prova orale.
Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la
prova orale.
Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato
all’elaborato svolto dal candidato. La commissione procede all’esame dei successivi elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi.
Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle
tre prove scritte. In ogni caso la valutazione è espressa unicamente mediante punteggio numerico.
Nell’ipotesi che una delle prove scritte si svolga anticipatamente, vengono ammessi alle rimanenti prove i soli
candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi nella prova anticipata.
Con apposito avviso che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché nel sito internet
dell’Avvocatura dello Stato (www.avvocaturastato.it) saranno resi noti il luogo e la data in cui si svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente all’elenco dei candidati ammessi a sostenerle.
Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.
La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.
La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento
approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.
A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all’art. 5 del presente decreto.

Art. 10
Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I classe di stipendio sarà corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti all’epoca della nomina, oltre agli emolumenti di cui all’art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Art. 11
Ai sensi dell’art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I ­ Affari generali e personale, per le finalità del concorso medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del candidato.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo ed in particolare del diritto di accesso ai dati che lo riguardano, del diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell’Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I ­ Affari generali e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.

Art. 12
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonché nel Bollettino Ufficiale
del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Roma, 5 settembre 2014
L’Avvocato Generale: Michele Giuseppe Dipace

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