Creditori insoddisfatti del condominio : azioni esperibili

crediti

Condominio: su chi può rivalersi il creditore insoddisfatto?

L’art 63 dispp. att. modificato ad opera della legge di riforma del condominio del 2012, è un articolo chiaramente ispirato al principio del favor creditoris obbligando l’amministratore “a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi” e permettendo ai creditori di agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti (a seguito della previa mancata escussione del credito sul condomino obbligato).

Sembra, però, alla luce della riforma, non essere stata introdotta la solidarietà passiva e permanere la parziarietà, in quanto sul condomino in regola coi pagamenti non potrebbe essere escusso un credito superiore alla propria quota, come previsto dalla giurisprudenza passata e su cui il legislatore non sembra essere intervenuto per modificare.

La sentenza 9148/2008 della Corte di Cassazione, infatti, sancisce che “il creditore può procedere all’esecuzione individualmente nei confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno“.

Nonostante ciò, sulla base dell’art. 1294 c.c., sembrerebbe vigente una solidarietà tra i condebitori, la quale non sembra essere stata chiarita dal legislatore. Per il momento, dunque, nella mancata chiarezza normativa, sarebbe preferibile per i creditori escutere il credito pro quota, fino all’intervento chiarificatore dei giudici di legittimità.

Be the first to comment on "Creditori insoddisfatti del condominio : azioni esperibili"

Leave a comment