Legge Pinto risarcimento

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Evoluzione normativa sul risarcimento da durata irragionevole del giudizio

La l. n. 89/2001, altrimenti nota anche come Legge Pinto, introduce nell’ordinamento giuridico italiano il diritto al risarcimento del danno in caso di durata irragionevole del processo.

In vero il principio della ragionevole durata del processo era già stato introdotto nel nostro ordinamento con la ratifica della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, effettuata con la legge 4 agosto 1955 n. 848, il cui articolo 6 prevede la possibilità di adire, in via diretta, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo qualora lo Stato non garantisca tale diritto e non preveda la possibilità di adire i tribunali per ottenere tale risarcimento.

Successivamente, con la riscrittura dell’articolo 111 della Costituzione Italiana, il principio della durata ragionevole del processo, che già la Convenzione europea dei diritti dell’uomo riconosceva come diritto naturale di ogni cittadino, è stato tutelato a livello costituzionale.

La Legge Pinto, in tal senso, detta le condizioni e i termini nei quali tale diritto può essere esercitato, stabilendo un procedimento giudiziario speciale per tali ricorsi.

Condizioni e termini della legge pinto

Quando si può fare ricorso, ai sensi della Legge Pinto, per violazione della durata ragionevole del giudizio ?

I tempi dettati dalla legge sono precisi : nel caso di giudizio di primo grado si prevede una durata massima di 3 anni, che scendono a 2 anni per il giudizio di secondo grado e ad 1 anno per quello di Cassazione. Tutti i termini sopra indicati decorrono dalla data dell’atto introduttivo del giudizio.

Si deve però tenere in considerazione che il ricorso va azionato entro e non oltre 6 mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento giudiziario di durata irragionevole è divenuta definitiva e si può richiedere risarcimento anche se il procedimento è terminato con una transazione tra le parti anziché che con una sentenza.

Non vi sono limiti quanto alla natura del procedimento : si può chiedere risarcimento per una durata eccessiva sia che il procedimento avesse ambito civile che penale, amministrativo che pensionistico, militare che fallimentare e in alcune condizioni anche per il procedimento tributario.

Va detto che, rispetto l’originaria formulazione, con D.L.8 aprile 2013, n. 35, il governo Monti ha introdotto delle modifiche nella legge stessa: da un lato viene snellito il ricorso di Corte d’Appello, stabilendo che il giudice monocratico stabilisce il risarcimento inaudita altera parte; dall’altro indica un parametro fisso sull’ammontare dei risarcimenti – che va dai 500 euro ai 1.500 euro per ogni anno di irragionevole durata del procedimento -, amplia il potere discrezionale del giudice – il quale ora valuta anche la esistenza o meno del danno -, e stabilisce tutta una serie di situazioni al ricorrere delle quali non è possibile richiedere il risarcimento del danno.

Tra queste troviamo la lite temeraria, il caso nel quale la sentenza, seppur giunta oltre i termini del giusto processo, abbia riconosciuto più di quanto previsto dalla proposta conciliativa o lo stesso contenuto previsto da questa, il caso di estinzione del reato per prescrizione o quando non sia stata presentata istanza di accelerazione del procedimento nei 30 giorni dopo il superamento del limite di ragionevole durata.

Inoltre introduce la possibilità di essere sanzionato, per il ricorrente, per un importo compreso tra i 1.000 euro e i 10.000 euro qualora la domanda sia, agli occhi del giudicante, ritenuta inammissibile o manifestamente infondata.

Una nota positiva, infine, viene dall’accordo tra il Ministero della Giustizia e la Banca d’Italia volto a snellire i pagamenti dei risarcimenti ex Legge Pinto: una volta ottenuto il decreto di Corte d’Appello indicante l’ammontare del risarcimento, questo verrà liquidato direttamente dalla Banca d’Italia, accorciandosi così i termini per i rimborsi ex Legge Pinto.

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